Riferimenti Legislativi

Tu sei qui:

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159)

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame
di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni,
nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l’articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall’articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITI gli ordini e collegi professionali interessati;

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell’adunanza del 22 marzo 2001;

VISTO il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell’adunanza del 6 marzo 2001;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 maggio 2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 23 febbraio 1998;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri ad interim Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO PRIMO

NORME GENERALI

Articolo 1
Ambito di applicazione

Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell’ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale,attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Articolo 2
Istituzione di sezioni negli albi professionali

Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;

sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

L’iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

Articolo 3
Istituzione di settori negli albi professionali

I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.

Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Articolo 4
Norme organizzative generali

Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all’articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all’articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla Sezione A. L’elettorato passivo per l’elezione del Presidente spetta agli iscritti alla Sezione A.

Nell’ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

Con successivo regolamento ai sensi dell’articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n.4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

Articolo 5
Esami di Stato

Coloro che hanno titolo per accedere all’esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all’esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.

Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all’esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli ordini o collegi professionali.

Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l’ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.

Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d’esame.

Articolo 6
Tirocinio

Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli Istituti di istruzione secondaria o con gli Enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l’accesso alla sezione B possono esserne esentati per l’accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

Articolo 7
Valore delle classi di laurea

I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

Articolo 8
Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento

Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all’albo professionale indipendentemente dal requisito dell’esame di Stato, conservano tale titolo per l’iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

[ … omissis … ]

CAPO IV

PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE

Articolo 20
Sezioni e titoli professionali

Nell’albo professionale dell’ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B.

Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di assistente sociale specialista.

Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di assistente sociale.

L’iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: “Sezione degli assistenti sociali specialisti” e “Sezione degli assistenti sociali”.

Articolo 21
Attività professionali

Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali:

elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;

pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali;

direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;

analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale;

supervisione dell’attività di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea specialistica della classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

ricerca sociale e di servizio sociale;

attività didattico-formativa connessa alla programmazione e gestione delle politiche del servizio sociale.

Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell’intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore;

compiti di gestione, di collaborazione all’organizzazione e alla programmazione; coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;

attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;

attività didattico formativa connessa al servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di laurea della classe 6 – Scienze del servizio sociale;

attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca.

Articolo 22
Esame di stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove

L’iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.

L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali;metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell’assistenza sociale;

una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti: analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi sociali; discussione e formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice;

una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell’elaborato scritto; argomenti teoricopratici relativi all’attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.

Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli assistenti sociali non in possesso di laurea specialistica, iscritti all’albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all’articolo 20, comma 2.

Articolo 23
Esami di stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove

L’iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella Classe 6- Scienze del servizio sociale.

L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

una prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline dell’area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale;

una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi di politica sociale; principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;

una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione e deontologia professionale; discussione dell’elaborato scritto; esame critico dell’attività svolta durante il tirocinio professionale;

una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a).

Articolo 24
Norme finali e transitorie

Gli attuali appartenenti all’ordine degli assistenti sociali sono iscritti nella sezione B dell’albo degli assistenti sociali.

Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.

Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.

Coloro i quali sono in possesso della laurea sperimentale in servizi sociali conseguita ai sensi della normativa previgente l’entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno svolto per almeno cinque anni funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di cui all’articolo 20, comma 1, possono iscriversi nella sezione A.

[ … omissis … ]

(Pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001)

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 marzo 1998, n. 155
Regolamento recante norme sull’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale

Il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il testo unico delle legge sull’istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 che disciplina gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni;

VISTO il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 23 marzo 1993 n. 84 concernente l’ordinamento della professione di assistente sociale ed in particolare l’articolo 2 che prevede l’abilitazione professionale conseguita mediante l’esame di Stato;

VISTO l’articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nella seduta del 23 ottobre 1997;

UDITO il parere del Consiglio Nazionale dell’ordine degli Assistenti sociali;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 23 febbraio 1998;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 535\ III.6 del 17.3.1998);

A D O T T A
il seguente regolamento:

Articolo 1

Il diploma universitario in servizio sociale è titolo accademico valido per l’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di assistente sociale.

Articolo 2

Ciascuna commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ed è composta dal presidente e da quattro membri.

Il presidente viene nominato fra i professori universitari ordinari, straordinari e associati, di ruolo, fuori ruolo o a riposo di discipline afferenti alle aree previste dall’ordinamento didattico del diploma universitario in servizio sociale.

I membri vengono scelti da quattro terne, designate dal consiglio dell’ordine professionale degli assistenti sociali competente per territorio, composte da persone appartenenti alle seguenti categorie:

professori ordinari, straordinari e associati di ruolo, fuori ruolo od a riposo e ricercatori confermati afferenti ad aree scientifico-disciplinari relative all’ordinamento didattico del diploma universitario in servizio sociale;

professori a contratto per materie professionali, inerenti le discipline dell’area di servizio sociale;

liberi professionisti iscritti all’albo degli assistenti sociali con non meno di cinque anni di esercizio professionale ai quali non siano state applicate sanzioni disciplinari;

assistenti sociali dipendenti da pubbliche amministrazioni inquadrati da non meno di cinque anni in un profilo professionale che comprenda almeno una delle attività di cui all’articolo 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84, ai quali non siano state applicate sanzioni disciplinari da parte dell’amministrazione di appartenza, né da parte dell’ordine professionale cui siano eventualmente iscritti.

Fino a quando non vi siano liberi professionisti che abbiano maturato almeno cinque anni di iscrizione all’albo, i competenti consigli possono designare, quali membri delle terne, assistenti sociali iscritti all’albo ai sensi dell’art. 2 della legge 23 marzo 1993 n. 84.

Per ciascuna commissione sono nominati anche i membri supplenti in numero almeno pari alla metà dei membri effettivi, scegliendo dalle stesse terne fornite dagli ordini. E’ altresì nominato un presidente supplente tra i professori aventi i requisiti di cui al comma 2.

Articolo 3

Gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale consistono in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.

La prova scritta verte sugli aspetti sia teorici che applicativi delle discipline dell’area di servizio sociale: teoria e metodi del servizio sociale con esplicito riferimento ai suoi principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali, politica sociale, organizzazione del servizio sociale.

La commissione propone tre temi tra i quali viene sorteggiato quello da svolgere.

Il tempo massimo per la prova scritta è stabilito in cinque ore.

Per gli elaborati delle prove scritte dovrà essere garantito l’anonimato dei candidati mediante l’obbligo di deposito e di conservazione degli elaborati medesimi in buste chiuse e sigillate non trasparenti, con le generalità del candidato contenute in un apposito foglio in busta separata.

La prova orale consiste in una discussione individuale riguardante l’elaborato scritto e argomenti teorico-pratici relativi all’attività svolta durante il tirocinio professionale nonchè i relativi riferimenti istituzionali e legislativi.

La prova pratica consiste nell’analisi, nella discussione e nella formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione.

Sono ammessi alla prova orale quei candidati che abbiano raggiunto i sei decimi del voto sia nella prova scritta che in quella pratica.

La commissione delibera al termine di ciascuna prova orale e pratica assegnando i voti di merito.

Il candidato ottiene l’idoneità quando ha conseguito almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove previste.

Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo derivante dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

Articolo 4

Gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale hanno luogo ogni anno in due sessioni. Le due sessioni sono indette per ciascun anno con ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, che indica le sedi di esame scegliendole tra le città sedi di università o istituti di istruzione universitaria con diplomi universitari in servizio sociale, previo parere del Consiglio universitario nazionale.

Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall’ordinanza.

La data di inizio degli esami di Stato è stabilita per tutte le sedi e per ciascuna sessione con la stessa ordinanza ministeriale.

Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all’esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo versati.

Articolo 5

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 marzo 1998

p. IL MINISTRO
Il Sottosegretario di Stato
f.to Prof. Luciano Guerzoni

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 ottobre 1994, n. 615

REGOLAMENTO RECANTE NORME RELATIVE ALL’ISTITUZIONE DELLE SEDI REGIONALI O INTERREGIONALI DELL’ORDINE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ASSITENTI SOCIALI, AI PROCEDIMETNI ELETTORALI E ALLA ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETA’ SOCIALE

Visto l’art. 4 della legge 23 marzo 1993, n. 84, “Ordinamento della professione di assistente sociale ed istituzione dell’albo professionale”;

Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell’adunanza generale dl 17 marzo 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 217, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 2767-37/17-2 del 10 maggio 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1
Sedi dei consigli dell’ordine

Il consiglio di ciascun degli ordini regionali ha sede nel capoluogo della regione.

il Consiglio nazionale ha sede in Roma.

Quando il numero degli iscritti all’albo in una regione è inferiore a duecentocinquanta il consiglio dell’ordine regionale può richiedere al Ministero di grazia e giustizia di disporre l’accorpamento con l’ordine di una regione limitrofa d’ufficio o su richiesta del consiglio dell’ordine regionale, sentiti gli ordini professionali interessati il consiglio del nuovo ordine interregionale, che ha sede nel capoluogo della regione in cui risiede il maggior numero di iscritti all’albo, può a s7ua volta deliberare di richiedere un ulteriore accorpamento qualora il numero complessivo degli iscritti all’albo non superi le duecentocinquanta unità.

Nella prima formazione degli albi l’accorpamento è disposto di ufficio dal commissario di cui all’art. 17 se il numero dei richiedenti l’iscrizione e inferiore a trenta.

Articolo 2
Consiglio regionale o interregionale

Il consiglio regionale o interregionale è composto da cinque membri quando il numero degli iscritti all’albo non è superiore a duecentocinquanta, da sette quando tale numero supera duecentocinquanta ma non eccede cinquecento, da undici quando supera cinquecento ma non eccede mille, da quindici quando supera mille. I componenti sono eletti tra gli iscritti all’albo a norma degli articoli seguenti.

Il consiglio dura in carica tre anni a decorrere dalla proclamazione degli eletti e i componenti non sono eleggibili per due volte consecutive.

Il consiglio elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni:

cura la tenuta dell’albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti effettuandone la revisione almeno ogni due anni;

determina, con deliberazione approvata dal ministero vigilante la tassa di iscrizione all’albo ed il contributo annuale a carico degli iscritti stabilendone le modalità di riscossione, con facoltà di determinare la tassa ed il contributo in misura minore per i primi anni di iscrizione all’albo dopo l’abilitazione professionale;

adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti all’albo;

provvede all’amministrazione del patrimonio dell’ordine e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all’approvazione del collegio di cui all’art. 3.

Il presidente rappresenta l’ordine regionale o interregionale e ne convoca e presiede il consiglio, formulando l’ordine del giorno delle riunioni.

Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno un terzo degli iscritti all’albo. Il presidente è tenuto ad inserire nell’ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.

Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, è approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene tenuta fissa nella sede dell’ordine per almeno trenta giorni.

Articolo 3
Collegio dei revisori dei conti

Presso ciascun ordine regionale o interregionale il controllo sulla gestione patrimoniale è attribuito ad un collegio di revisori dei conti composto da cinque professionisti eletti dall’assemblea degli iscritti all’albo con le modalità previste per l’elezione dei componenti del consiglio.

Il collegio convocato è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all’albo o, nel caso di pari anzianità di iscrizione, dal più anziano per età.

Il collegio ha la stessa durata del consiglio.

se il collegio non approva la previsione di spesa o il conto consuntivo, informa senza ritardo, trasmettendogli una dettagliata relazione, il Ministero vigilante, il quale scioglie il consiglio se sono state commesse gravi violazioni di norme di legge o regolamentari.

Articolo 4
Elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale

L’inizio del procedimento per l’elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale deve avvenire nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica. A tal fine il presidente convoca l’assemblea degli iscritti all’albo, indicando nel relativo avviso la data, il luogo e l’orario di svolgimento della votazione in prima ed in seconda convocazione.

L’avviso di convocazione è trasmesso ad ogni iscritto, con lettera raccomandata o mediante consegna a mani proprie, almeno quindici giorni prima della data della votazione.

L’elevazione è valida in prima convocazione se votano almeno la metà degli aventi diritto e almeno un quarto in seconda conviazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno quindici giorni.

Il presidente del consiglio uscente immediatamente prima dell’inizio della votazione designa, mediante sorteggio tra gli elettori presenti nel seggio che si dichiarano disponibili ad assumere l’incarico, il presidente del seggio, il vice presidente, il segretario e delle scrutalori. Per la validità delle operazioni di voto è sufficiente la presenza del presidente o del vicepresidente e di due componenti dell’ufficio elettorale.

Il seggio, sia in prima che in seconda convocazione, resta aperto per almeno otto ore giornaliere e per non più di tre giorni consecutivi.

Il voto è segreto e viene espresso su una scheda nella quale sono prestampate delle righe numerate pari al numero dei consiglierei da eleggere. L’elettore indica il candidato o i candidati per cui intende votare, scrivendone nome e cognome sulle righe. Si considerano come non apposte le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere.

Le schede da usare per la votazione sono vidimate dal presidente o dal vicepresidente e da almeno uno scrutatore.

Articolo 5
Risultati dell’elezione

Terminata la votazione, si procede immediatamente allo scrutinio, quindi il presidente del seggio proclama eletti coloro i quali hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano per iscrizione nell’albo e a parità di anzianità di iscrizione il più anziano per età.

Copia del verbale di proclamazione degli eletti, sottoscritta dal presidente del seggio e dal segretario, è trasmessa immediatamente al Ministero di grazia e giustizia e al presidente del consiglio uscente.

Nel caso che anche in seconda convocazione non si raggiunga il numero di votanti necessario per la validità dell’elezione, il presidente del seggio ne dà immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia, che nomina un Commissario.

Articolo 6
Insediamento del consiglio

Il presidente del consiglio uscente o il commissario, entro quindici giorni dalla proclamazione del risultato dell’elezione, convoca per l’insediamento i componenti del consiglio eletti. L’adunanza è presieduta, fino all’elezione del presidente, dal consigliere più anziano per età. Copia del verbale della seduta è trasmessa la ministero di grazia e giustizia.

Fino all’insediamento del nuovo consiglio quello uscente provvede all’ordinaria amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti.

Articolo 7
Scioglimento del consiglio

Se il consiglio di un ordine regionale o interregionale non è in grado di funzionare regolarmente o commette gravi violazioni di norme di legge o regolamentari, il Ministero di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell’ordine, ne dispone lo scioglimento e nomina un commissario.

Il commissario convoca l’assemblea degli iscritti all’albo per eleggere il consiglio nel termine stabilito dal Ministero di grazia e giustizia, provvedendo all’ordinaria amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti. Nel caso che l’elezione del consiglio non risulti valida, il commissario ne dà immediata comunicazione al Ministero di grazia giustizia che provvede a fissare il temine per la rinnovazione dell’elezione.

Il commissario può essere coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni da non più di due iscritti all’albo che egli nomina a tal fine.

Articolo 8
Ricorsi in materia elettorale

Contro i risultati dell’elezione ciascuno degli iscritti all’albo può proporre ricorso al Consiglio nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Il Consiglio nazionale, se ritiene fondato il ricorso, annulla l’elezione e comunica la decisione al Ministero di grazia e giustizia, che provvede, ove manchi, a nominare un commissario per rinnovare l’elezione.

Articolo 9
Iscrizione all’albo

Per essere iscritti all’albo è necessario:

avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione;

avere la residenza nella regione o in una delle regioni che costituiscono l’ambito territoriale e dell’ordine;

non essere stato già radiato dall’albo o condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l’interdizione dalla professione.

Gli interessati presentano domanda la consiglio dell’ordine regionale o interregionale allegando i documenti attestanti il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a), e il versamento delle tasse di iscrizione e di concessione governativa.

Il consiglio provvede sulle domande di iscrizione, in ordine di presentazione, nel termine di trenta giorni. Trascorso tale termine la domanda i intende accolta.

Non è consentita l’iscrizione in più di un albo regionale o interregionale.

Articolo 10
Cancellazione dall’albo

Il consiglio provvede a cancellare dall’albo gli iscritti che ne facciano domanda e quelli per cui vengano a mancare i requisiti di cui all’art. 9, comma 1, lettere b) e c). La cancellazione decorre nel primo caso della data di ricevimento della domanda e nel secondo, rispettivamente, da quella in cui cessa la domiciliazione e da quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Articolo 11
Ricorsi in caso di diniego di iscrizione o di cancellazione dall’albo

Contro il diniego di iscrizione all’albo o la cancellazione l’interessato, prima di adire l’autorità giudiziaria, può proporre ricorso al Consiglio nazionale il quale se accoglie il ricorso, dispone l’iscrizione all’albo con decorrenza dalla data di scadenza del termine di cui all’art. 9, comma 3, o annulla il provvedimento di cancellazione dall’albo.

Il ricorso è presentato direttamente o trasmesso a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento al consiglio dell’ordine regionale o interregionale che ha emesso il provvedimento impugnato, il quale lo trasmette entro quindici giorni al Consiglio nazionale aggiungendo eventuali deduzione.

Il Consiglio nazionale sentito l’interessato che ne faccia richiesta, decide il ricorso e ne da comunicazione all’interessato entro quarantacinque giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

Articolo 12
Consiglio Nazionale

Il Consiglio nazionale è composto da quindici membri eletti tra gli iscritti negli albi regionali e interregionali, dura in carica tre anni dalla proclamazione degli eletti e i componenti non sono eleggibili per più di due volte consecutive. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere di un ordine regionale o interregionale.

Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, e esercita le seguenti attribuzioni:

promuove e coordina le attività degli ordini regionali o interregionali dirette alla tutela della dignità e del prestigio della professione;

designa i rappresentanti dell’ordine in commissioni ed altri organismi nazionali ed internazionali;

esprime pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione;

decide i ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini regionali o interregionali in materia elettorale e disciplinare o concernenti l’iscrizione e la cancellazione dall’albo;

determina, con delibera approvata dal Ministero vigilante, il contributo annuale a carico degli iscritti negli albi e le relative modalità di riscossione;

provvede all’amministrazione del proprio patrimonio e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendo all’approvazione del collegio di cui all’art. 13.

Il presidente rappresenta l0’ordine professionale nel suo complesso e ne convoca e presiede il Consiglio nazionale, formulando l’ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno cinque consiglio di ordini regionali o interregionali. Il presidente è tenuto ad inserire nell’ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.

Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente è approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una compia del verbale viene trasmessa a ciascun ordine regionale o interregionale.

Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione patrimoniale è attribuito ad un collegio di revisori dei conti composto da cinque professionisti eletti dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le modalità previste per l’elezione dei componenti del Consiglio nazionale. Al collegio si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 3.

Articolo 13
Elezione del Consiglio nazionale

All’elezione del Consiglio nazionale si procede, nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica, presso ciascun ordine regionale o interregionale. A tal fine ciascun consiglio dell’ordine approva, a maggioranza assoluta, la lista dei quindici professionisti che intende eleggere al Consiglio nazionale e la trasmette alla commissione di cui al comma 3 con l’attestazione del numero degli iscritti al proprio albo.

Ogni consiglio dispone di un voto per ogni cinquanta iscritti all’albo, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti e di un ulteriore voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, oltre i duecento.

Presso il Ministero di grazia e giustizia, una commissione di cinque iscritti negli albi che non siano componenti del Consiglio nazionale o di quello di un ordine regionale o interregionale, nominata dal Consiglio nazionale e presieduta dal componente più anziano per iscrizione all’albo o, nel caso di pari anzianità di iscrizione, per età, forma in base di voti spettanti a ciascun consiglio la graduatoria dei professionisti votati e proclama eletti consiglieri nazionali i primi quindici, dandone immediata comunicazione al presidente del Consiglio nazionale uscente o, se questo era stato sciolto, al commissario: i componenti della commissione durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Per la prima elezione del Consiglio nazionale la proclamazione degli eletti è fatta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

Articolo 14
Insediamento del Consiglio nazionale

Il presidente del Consiglio nazionale uscente, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui all’art. 11, comma 3, convoca per l’insediamento i componenti del Consiglio nazionale eletti. L’adunanza è presieduta, fino all’elezione del presidente, dal consigliere più anziano per età. Copia del verbale della seduta è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Fino all’insediamento del nuovo Consiglio quello uscente provvede al disbrigo delle pratiche urgenti.

Nella prima elezione del Consiglio nazionale all’insediamento provvede il Ministero di grazia e giustizia.

Articolo 15
Scioglimento del Consiglio nazionale

Se il Consiglio nazionale non è in grado di funzionale regolarmente o commette gravi violazioni di norme di legge o regolamentari il Ministero di grazia e giustizia ne dispone lo scioglimento e nomina un commissario per il disbrigo delle pratiche urgenti e dandone comunicazione ai consigli degli ordini regionali o interregionali.

Presso ciascun ordine regionale o interregionale si provvede all’elezione dei componenti del consiglio nazionale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Secondo quanto disposto nell’art. 13.

Articolo 16
Sostituzione dei componenti dei consigli

I componenti del consiglio regionale o interregionale deceduti, dimissionali o cancellati dall’albo per essere venuto meno il requisito di cui all’art. 9, comma 1 lettera c), sono sostituiti con i primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie, i quali restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

Articolo 17
Sanzioni disciplinari

All’iscritto all’albo che si rende colpevole di abuso o mancanza nell’esercizio della professione o che comunque teine un comportamento non conforme al decoro o alla dignità professionale il consiglio dell’ordine regionale o interregionale infligge, tenuto conto della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni:

ammonizione;

censura;

sospensione dall’esercizio della professione fino ad un anno;

radiazione dall’albo.

L’interessato può proporre ricorso al consiglio nazionale contro il provvedimento di irrogazione di una sanzione, salva la facoltà di adire in ogni momento l’autorità giudiziaria.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, commi 2 e 3.

Articolo 18
Compensi per le prestazioni professionali

I criteri per la determinazione dei compensi dovuti agli assistenti sociali che esercitano la professione in forma autonoma sono stabiliti, su proposta del Consiglio nazionale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Articolo 19
Prima formazione degli albi

Alla prima formazione degli albi regionali o interregionali si provvede per mezzo di commissari nominati, uno per ciascuna regione, dal Ministero di grazia e giustizia, su proposta del presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo, tra i magistrati, anche a riposo, residenti nella regione e che non svolgano funzioni presso l’Ufficio giudiziario competente per i ricorsi avverso i provvedimenti di formazione dell’albo.

Il commissario può avvalersi della collaborazione di non più di due persone da lui scelte alle quali spetta un compenso a vacazioni, fino ad un massimo di sei al giorno. Per ciascuna vacazione, della durata di un’ora, il compenso e di lire ventimila; il collaboratori sono nominati con decreto del Presidente della corte di appello nella cui circoscrizione si trova la sede del consiglio. Con lo stesso decreto si provvede alla determinazione del relativo compenso, a vacazione nei limiti di cui sopra.

Gli aspiranti all’iscrizione all’albo devono presentare domanda in bollo al commissario, indirizzata alla corte di appello avente sede nel capoluogo della regione in cui sono domiciliati, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, allegando i documenti attestanti il diritto all’iscrizione, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84, nonché l’avvenuto versamento della tassa provvisoria di iscrizione di cui al comma 5 e di quella di concessione governativa Le domande presentate oltre il termine anzidetto sono rimesse dal commissario al consiglio dell’ordine dopo la sua elezione.

La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici completi, l’indicazione del domicilio e del codice fiscale del richiedente, l’espressa dichiarazione che lo stesso non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l’interdizione dalla professione, nonché sia sua sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

La tassa provvisoria di iscrizione è determinata in lire centomila; il versamento, è effettuato su di un conto corrente postale intestato al commissario.

Al commissario spetta un compenso a vacazioni, fino ad un massimo di otto al giorno. Per ciascuna vacazione, della durata di un’ora, il compenso è di lire ventimila; il compenso è determinato con decreto del presidente della Corte di appello nella cui circoscrizione si trova la sede del consiglio. L’onere delle vacazioni è a carico dell’ordine professionale che vi provvede con le contribuzioni degli iscritti.

Articolo 20
Prima elezione dei consigli

Entro novanta giorni dalla scadenza del termine indicato nell’art. 19, comma 3, il commissario, formato l’albo e trasmessane copia al Ministero di grazia e giustizia, procede all’elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale secondo le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6. 2. Entro quindici giorni dall’insediamento del consiglio il commissario gli rende il conto della propria gestione, presentandogli anche una nota specifica delle proprie competenze che il consiglio provvede a liquidare secondo quanto disposto nell’art. 19, comma 6. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 ottobre 1994

Il Ministro di grazia e giustizia
BIONDI

Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
PODESTA’

Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
GUIDI

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Registrato alla Corte dei Conti il 19 ottobre 1994

Registro n. 2 Giustizia, foglio n 103

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE E ISTITUZIONE DELL’ALBO PROFESSIONALE

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Articolo 1
Professione di assistente sociale

L’assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.

L’assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all’organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.

La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.

Nella collaborazione con l’autorità giudiziaria, l’attività dell’assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.

Articolo 2
Requisiti per l’esercizio della professione

Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all’articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, avere conseguito l’abilitazione mediante l’esame di Stato ed essere iscritti all’albo professionale istituito ai sensi dell’articolo 3 della presente legge.

Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è definito l’ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.

Articolo 3
Istituzione dell’albo e dell’ordine degli assistenti sociali

E’ istituito l’albo professionale degli assistenti sociali.

Gli iscritti all’albo costituiscono l’ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale o interregionale. Gli oneri relativi all’istituzione e alla gestione dell’albo e dell’ordine sono a carico degli iscritti.

Articolo 4
Norme regolamentari

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della recente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e o con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate le norme relative all’iscrizione e alla cancellazione dall’albo di cui all’articolo 3. Con il medesimo decreto sono disciplinati l’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’ordine, l’istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.

Articolo 5
Norme transitorie

Fino alla soppressione delle scuole dirette ai fini speciali universitarie, di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, o fino alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, l’iscrrizione all’albo di cui all’articolo 3 della presente legge è consentita a coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione ai sensi del citato decreto del presidente della Repubblica n. 14 del 1987, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n 280. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1993

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

Legge 23 marzo 1993, n.84

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 gennaio 1987, n.14 (GU n. 029 del 05/02/1987)

VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA DI ASSISTENTE SOCIALE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 9 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 MARZO 1982, N. 162.
URN: urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-01-15;14

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 febbraio 1980 n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382;

Vista la legge 11 luglio 1980 n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162 ed in particolare l’art. n. 9;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, di cui all’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162;

Udito il parere n. 37/86, in data 30 ottobre 1986 della adunanza generale del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 29 dicembre 1956;

Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri di Grazia e Giustizia, dell’Interno, del Tesoro, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per la Funzione Pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1

il diploma rilasciato dalle Scuole Dirette ai Fini Speciali universitarie costituisce l’unico titolo abilitante per l’esercizio della professione di Assistente Sociale.

Per il pubblico impegno il predetto diploma è titolo necessario per l’accesso alle posizioni caratterizzate dalle corrispondenti mansioni, secondo le definizioni dei profili professionali proprie degli ordinamenti delle rispettive amministrazioni.

Articolo 2

L’esercizio professionale cui si riferisce il diploma di cui all’art. 1 consiste nell’operare, in rapporto di lavoro subordinato od autonomo, con i principi, le conoscenze, i metodi specifici del servizio sociale e nell’ambito del sistema organizzato dalle risorse sociali, in favore di persone singole, di gruppi e di comunità, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno.

Articolo 3

L’efficacia giuridica di cui al presente decreto è riconosciuta di diritto ai diplomi già rilasciati dalle scuole universitarie per Assistenti Sociali e di servizio sociale già esistenti – Università di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma “La Sapienza” e istituto pareggiato “Maria SS. Assunta” di Roma – ai fini di quanto previsto dall’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Articolo 4

La stessa efficacia giuridica è riconosciuta al diploma di Assistente Sociale, comunque conseguito, di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in servizio quali Assistenti Sociali presso le amministrazioni dello Stato o altre amministrazioni pubbliche, o che abbiano svolto tale servizio per almeno un quinquennio presso le predette amministrazioni.

Gli effetti suindicati si estendono a coloro che verranno assunti dalle amministrazioni dello Stato o da altre amministrazioni pubbliche in esito a concorsi espletati o a quelli banditi alla data di entrata in vigore de presente decreto.

Per gli interessati che non siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, il suddetto riconoscimento opera limitatamente al fine del mantenimento nell’attuale posizione di impiego.

Articolo 5

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le scuole dirette ai fini speciali universitarie per Assistenti Sociali convalidando i titoli rilasciati nel precedente ordinamento in esito ai corsi di assistenti sociali per la durata triennale, o almeno biennale fino al 1959, da enti e istituzioni pubbliche o private, ove gli interessati sostengano, con esito positivo, la discussione di una tesi e un colloquio sulle materie professionali di servizio sociale.

Gli interessati dovranno presentare alla scuola che effettua l’esame di convalida di diploma di maturità, il documento (diploma o certificato) di conseguimento del titolo di Assistente sociale, la specificazione degli esami e dei tirocini sostenuti, nonché il titolo della tesi di diploma a suo tempo discussa.

Articolo 6

Al fine di attuare il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, è consentito per un periodo di tempo limitato al completamento dei corsi da parte degli allievi già iscritti, il funzionamento delle attuali scuole per Assistenti Sociali, che, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, siano dichiarate idonee per la disponibilità di attrezzature, personale e mezzi e per l’ordinamento degli studi, che deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione previsto dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per le Scuole Dirette ai Fini Speciali universitarie per Assistenti Sociali.

Le scuole interessate devono presentare domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al citato art. 3 del decreto del Presidente e della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162, per ottenere la dichiarazione di idoneità.

L’attività delle scuole di cui al presente articolo si svolge sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione che a tal fine può avvalersi delle Università.

Ai diplomi rilasciati in applicazione dei precedenti commi è riconosciuta l’efficacia giuridica di cui al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1987.

COSSIGA

CRAXI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
FALCUCCI, MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ROGNONI, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
SCALFARO, MINISTRO DELL’INTERNO
GORIA, MINISTRO DEL TESORO
DE MICHELIS, MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
GASPARI, MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
VISTO, IL GUARDASIGILLI: ROGNONI
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 2 FEBBRAIO 1987
ATTI DI GOVERNO, REGISTRO N. 63, FOGLIO N. 14

Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5/2/87